1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nello svolgimento delle competenze ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, istituisce un comitato tecnico in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con i soggetti che effettuano attività di rilevazione degli indici di ascolto del settore televisivo per assicurare l'uniformità e la correttezza dei metodi di campionamento e di rilevazione dei dati. Nell'esercizio delle medesime competenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni favorisce, altresì, forme di partecipazione allargata di soggetti indipendenti negli organi amministrativi e tecnici dei soggetti che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo e stabilisce i contenuti delle note informative di cui al comma 3.
3. I risultati delle rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo possono essere diffusi soltanto se corredati da una nota informativa sui metodi di campionamento e di rilevazione dei dati utilizzati ai sensi del comma 2.